Credito d’imposta del 20% per investimenti in Analizzatori da processo e da laboratorio

Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Beni Agevolabili

L’agevolazione riguarda i nostri analizzatori NIR e Radiofrequenza in quanto possono essere collocati nell’Allegato A, che definisce i beni agevolabili, annesso alla legge di bilancio 2017 “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»(Pag. 50, 79,103 CIRCOLARE+n.4_E_del_30-03-2017).

Più precisamente i nostri strumenti possono essere collocati nella seconda voce dell’Allegato A della legge di bilancio 2017 ossia “sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” e all’interno della seconda voce nella sottocategoria “altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica” (Pag. 88, 89, CIRCOLARE+n.4_E_del_30-03-2017).

La parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.

Vantaggi

A tutte le imprese che effettuano investimenti nei nostri analizzatori NIR e Radiofrequenza, fino al 30 giugno 2026, è riconosciuto un credito d’imposta del 20% a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. (articolo 1, comma 44, legge 234/2021)

Questo credito d’imposta è utilizzabile solamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 9.07.1997, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. (  Pag. 6 Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate)

Per soddisfare il requisito della Interconnessione il bene deve:

  1. scambiare informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche note (tipo TCP/IP)
  2. essere identificato univocamente mediante standard di indirizzamento (tipo indirizzo IP)

I nostri strumenti soddisfano questi requisiti perché utilizzano un protocollo di comunicazione TCP/IP ed sono identificati da un indirizzo IP univoco

Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Esso è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo totale sostenuto.

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. (  Pag. 7 Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate)

Condizioni

  1. Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
  2. Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. (  Pag.4 Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate)

Esclusioni

  1. Le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale; ( Pag. 10 Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate)
  2. Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive previste dal D.Lgs 231 per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato degli enti. ( Pag. 10 Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate)

Documentazione Necessaria

Per beneficiare di questo credito d’imposta se il valore del bene è inferiore a 300.000,00 €, come nel nostro caso, è sufficiente:

  1. una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (art. 1 – comma 195 LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160).
  2. che le imprese inviino un’apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico attraverso l’apposito modello. https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
  3. le fatture/documenti dei beni acquistati, ed ordinati nel 2023, quindi soggetti a Transizione 4.0 (credito di imposta), devono riportare la frase che i beni sono agevolabili secondo l’art. 1 della Legge 178 del 2020 come modificata dalla Legge 234 del 2021, pena la revoca dell’agevolazione.

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